{"id":26,"date":"2015-03-19T18:22:59","date_gmt":"2015-03-19T17:22:59","guid":{"rendered":"http:\/\/www.protezionecivilecalderara.org\/NuovoSito\/?page_id=26"},"modified":"2020-01-31T22:15:17","modified_gmt":"2020-01-31T21:15:17","slug":"statuto","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.protezionecivilecalderara.org\/NuovoSito\/chi-siamo-cosa-facciamo\/statuto\/","title":{"rendered":"STATUTO"},"content":{"rendered":"<h1 style=\"text-align: center;\"><strong>STATUTO<\/strong><\/h1>\n<h2 style=\"text-align: center;\"><strong>dell\u2019Organizzazione di Volontariato<\/strong><\/h2>\n<h2 style=\"text-align: center;\"><strong>\u201cVOLONTARI PROTEZIONE CIVILE CALDERARA DI RENO &#8211; ODV\u201d<\/strong><\/h2>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>Art. 1 &#8211; Costituzione, denominazione e sede<\/strong><\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p>\u00c8 costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, una Organizzazione di Volontariato denominata:<strong> \u201cVolontari Protezione Civile Calderara di Reno &#8211; ODV\u201d, <\/strong>con sede legale nel Comune di <strong>Calderara di Reno (BO)<\/strong><em>,<\/em> operante senza fini di lucro.<\/p>\n<p>L\u2019eventuale trasferimento della sede sociale nell\u2019ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potr\u00e0 essere decisa con delibera dell\u2019Assemblea ordinaria<strong>.<\/strong><\/p>\n<p>La durata dell\u2019Associazione \u00e8 illimitata.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Art. 2 &#8211; Scopi e attivit\u00e0<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>L\u2019Associazione persegue finalit\u00e0 civiche, solidaristiche e di utilit\u00e0 sociale attraverso lo svolgimento continuato di attivit\u00e0 di interesse generale ai sensi dell\u2019art. 5 del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni.<\/p>\n<p>L\u2019associazione altres\u00ec svolge alcune delle seguenti attivit\u00e0 di interesse generale:<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ul>\n<li>protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni.<\/li>\n<li>interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell\u2019ambiente e all\u2019utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell\u2019attivit\u00e0, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonch\u00e9 alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;<\/li>\n<li>interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.<\/li>\n<li>interventi e servizi sociali ai sensi dell\u2019articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni.<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>In particolare, per la realizzazione dello scopo prefissato e nell&#8217;intento di agire in favore della collettivit\u00e0, l&#8217;Associazione si propone di svolgere le seguenti attivit\u00e0:<\/p>\n<ul>\n<li>salvaguardia della vita e soccorso delle persone nell\u2019ambito delle attivit\u00e0 di protezione civile;<\/li>\n<li>interventi sulla base dei piani comunali, provinciali, regionali e nazionali di protezione civile in caso di emergenze, maxi emergenze, emergenze non convenzionali e calamit\u00e0, soccorso tecnico (secondo le proprie competenze), assistenza umanitaria, interventi in collaborazione con la Colonna Mobile della Regione Emilia Romagna e\/o altre strutture del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, supporto logistico nelle operazioni di soccorso sanitario e\/o ricerca dispersi anche con la stipula di convenzioni e\/o collaborazioni ad hoc con Enti o Strutture pubbliche o private;<\/li>\n<li>attivit\u00e0 di promozione della cultura di protezione civile;<\/li>\n<li>attivit\u00e0 di assistenza organizzativa e operativa a manifestazioni di massa, sportive e culturali, religiose, e simili;<\/li>\n<li>promozione ed organizzazione di seminari, convegni e corsi di formazione in tema di Volontariato, Protezione Civile, Soccorso Sanitario, Rischio Idro-geologico, tutela dell\u2019ambiente; tutela del patrimonio e del paesaggio;<\/li>\n<li>condivisione di materiali, mezzi ed attrezzature (acquisite tramite acquisto o donazione) con altri Enti, Strutture o Associazioni che interagiscono e collaborano per le finalit\u00e0 del presente statuto;<\/li>\n<li>collaborazione con Enti e Aziende pubbliche o private per la progettazione, sperimentazione e miglioramento di attrezzature per il soccorso e il salvataggio;<\/li>\n<li>promozione dello sviluppo del volontariato e dell\u2019associazionismo, istituendo anche proprie sezioni, nonch\u00e9 collaborando con le altre Associazioni di Volontariato esistenti;<\/li>\n<li>svolgere ogni altra attivit\u00e0 non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purch\u00e9 coerente con le finalit\u00e0 istituzionali ed idonea a perseguirne il raggiungimento.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Le attivit\u00e0 di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte in prevalenza verso terzi e sono svolte in modo continuativo e in prevalenza tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.<\/p>\n<p>In caso di necessit\u00e0 \u00e8 possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, nei limiti previsti dalla normativa vigente.<\/p>\n<p>L\u2019Associazione pu\u00f2 svolgere attivit\u00e0 diverse da quelle di interesse generale, esplicitamente individuate e disciplinate dal Consiglio Direttivo, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme attuative.<\/p>\n<p>Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle suddette attivit\u00e0 nella nota integrativa al bilancio.<\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>Art. 3 &#8211; Risorse economiche<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ul>\n<li>L\u2019Associazione trae le risorse economiche per lo svolgimento delle attivit\u00e0 statutarie ai fini dell\u2019esclusivo perseguimento di finalit\u00e0 civiche, solidaristiche e di utilit\u00e0 sociale, da:<\/li>\n<li>quote e contributi degli associati;<\/li>\n<li>eredit\u00e0, donazione e legati;<\/li>\n<li>contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell&#8217;ambito dei fini statutari;<\/li>\n<li>contributi dell\u2019Unione Europea e di organismi internazionali;<\/li>\n<li>entranti derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;<\/li>\n<li>proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attivit\u00e0 economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;<\/li>\n<li>erogazioni liberali degli associati e dei terzi;<\/li>\n<li>entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);<\/li>\n<li>ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs. 117\/2017.<\/li>\n<\/ul>\n<p>\u00c8 vietata la distribuzione, anche indiretta, del fondo comune costituito \u2013 a titolo esemplificativo e non esaustivo &#8211; di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate agli associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed agli altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.<\/p>\n<p>Gli utili e gli avanzi di gestione debbono essere impiegati esclusivamente per lo svolgimento delle attivit\u00e0 statutarie ai fini del perseguimento di finalit\u00e0 civiche, solidaristiche e di utilit\u00e0 sociale.<\/p>\n<p>L\u2019attivit\u00e0 di volontariato non pu\u00f2 essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall\u2019Associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l\u2019attivit\u00e0 prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall\u2019Associazione.<\/p>\n<p>La qualit\u00e0 di volontario \u00e8 incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con cui il volontario \u00e8 socio o associato.<\/p>\n<p>L\u2019esercizio finanziario dell\u2019Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1\u00b0 gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all\u2019approvazione dell\u2019Assemblea dei soci entro 4 mesi.<\/p>\n<p>Copia del bilancio consuntivo verr\u00e0 messo a disposizione di tutti gli associati contestualmente alla convocazione dell&#8217;Assemblea che ne disporr\u00e0 l&#8217;approvazione.<\/p>\n<p>I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.lgs. 117\/2017 e delle relative norme di attuazione.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Art. 4 &#8211; Membri dell&#8217;Associazione<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Possono essere soci dell\u2019Associazione tutte le persone fisiche maggiorenni senza distinzioni di sesso, di nazionalit\u00e0, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali nonch\u00e9 tutte le persone giuridiche private senza scopo di lucro che condividono le finalit\u00e0 dell&#8217;associazione e che si impegnano a rispettarne lo statuto.<\/p>\n<p>Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessit\u00e0 di perseguire i fini che l\u2019associazione si propone.<\/p>\n<p>Il numero degli aderenti \u00e8 illimitato. L\u2019adesione non pu\u00f2 essere sottoposta a limitazioni temporali.<\/p>\n<p>Il numero delle persone giuridiche associate di cui al comma primo, diverse dalle organizzazioni di volontariato, non deve essere superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Art. 5 \u2013 Procedura di ammissione dei soci<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>L\u2019ammissione di un nuovo associato \u00e8 deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell\u2019interessato.<\/p>\n<p>La deliberazione \u00e8 comunicata all\u2019interessato entro trenta giorni dalla presentazione della domanda.<\/p>\n<p>Il Consiglio Direttivo cura l\u2019annotazione del nominativo del nuovo aderente nel libro dei soci, dopo che lo stesso avr\u00e0 versato la quota associativa annuale.<\/p>\n<p>La domanda di ammissione \u00e8 fatta in forma scritta da parte dell\u2019interessato e deve contenere l\u2019esplicita accettazione del presente statuto, oltre all\u2019impegno ad osservare gli eventuali regolamenti e delibere, adottati dagli organi dell&#8217;Associazione.<\/p>\n<p>In caso di rigetto della domanda di ammissione, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento, l\u2019aspirante associato o il rappresentante legale della persona giuridica ha la facolt\u00e0 di richiedere che l\u2019assemblea si pronunci sul rigetto alla prima convocazione utile. Resta fermo il diritto di chiedere all\u2019assemblea il riesame della propria decisione.<\/p>\n<p>In caso di domanda di ammissione presentata da un soggetto diverso dalle persone fisiche, essa dovr\u00e0 essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l\u2019adesione.<\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>Art. 6 \u2013 Perdita della qualit\u00e0 di socio<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>La qualit\u00e0 di socio si perde:<\/p>\n<ul>\n<li>per decesso;<\/li>\n<li>per recesso;<\/li>\n<li>per decadenza causa mancato versamento della quota associativa trascorsi sei mesi dal sollecito trasmesso per raccomandata o anche per il tramite di ausili telematici;<\/li>\n<li>per esclusione:<\/li>\n<li>in caso di comportamento contrastante con gli scopi dell&#8217;Associazione;<\/li>\n<li>in caso di persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottati dagli organi dell&#8217;Associazione.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Il <strong>recesso<\/strong> da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all&#8217;Associazione.<\/p>\n<p>Il Consiglio Direttivo ne prende atto in occasione della prima riunione utile.<\/p>\n<p>Il recesso del socio viene annotato sul libro degli associati da parte del Consiglio Direttivo.<\/p>\n<p>L\u2019<strong>esclusione <\/strong>dei soci \u00e8 deliberata dal Consiglio Direttivo.<\/p>\n<p>In ogni caso, prima di procedere alla deliberazione di esclusione, gli addebiti avanzati nei confronti del socio devono essere contestati per iscritto attraverso raccomandata o anche per il tramite di ausili telematici, consentendo allo stesso facolt\u00e0 di replica.<\/p>\n<p>Avverso il provvedimento di esclusione, l\u2019associato ha facolt\u00e0 di proporre ricorso all\u2019assemblea dei soci che si pronuncia sull\u2019esclusione alla prima convocazione utile. Fino alla data di svolgimento dell&#8217;Assemblea il provvedimento si intende sospeso.<\/p>\n<p>Il provvedimento di esclusione assume efficacia dalla annotazione sul libro soci conseguente alla delibera dell&#8217;Assemblea di ratifica del medesimo provvedimento adottato dal Consiglio direttivo.<\/p>\n<p>Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.<\/p>\n<p>Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili<strong>.<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Art. 7 &#8211; Diritti e doveri dei soci<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>I soci hanno diritto a:<\/p>\n<ul>\n<li>partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi;<\/li>\n<li>eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere all\u2019elezione quali componenti di questi ultimi. Nel caso di persone giuridiche o Enti, il diritto ad accedere alle cariche associative \u00e8 riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari;<\/li>\n<li>chiedere la convocazione dell\u2019Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;<\/li>\n<li>formulare proposte agli organi direttivi nell\u2019ambito dei programmi dell\u2019Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;<\/li>\n<li>essere informati sull&#8217;attivit\u00e0 associativa;<\/li>\n<li>esaminare i libri sociali.<\/li>\n<\/ul>\n<p>I soci sono tenuti a:<\/p>\n<ul>\n<li>rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi;<\/li>\n<li>essere in regola con il versamento della quota associativa;<\/li>\n<li>non compiere atti che danneggino gli interessi e l\u2019immagine della Associazione;<\/li>\n<li>astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell\u2019Associazione;<\/li>\n<li>contribuire, nei limiti delle proprie possibilit\u00e0, al raggiungimento degli scopi statutari.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>Art. 8 &#8211; Organi dell\u2019Associazione<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Sono Organi dell\u2019Associazione:<\/p>\n<ul>\n<li>l\u2019Assemblea dei soci;<\/li>\n<li>il Consiglio Direttivo;<\/li>\n<li>il Presidente;<\/li>\n<li>l\u2019Organo di Controllo (organo facoltativo).<\/li>\n<\/ul>\n<p>L\u2019elezione degli Organi dell\u2019Associazione non pu\u00f2 essere in alcun modo vincolata o limitata e deve svolgersi nel rispetto della massima libert\u00e0 di partecipazione all\u2019elettorato attivo e passivo.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Art. 9 &#8211; L\u2019Assemblea<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>L\u2019Assemblea \u00e8 il massimo organo deliberativo dell\u2019Associazione ed \u00e8 convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa \u00e8 costituita dai soci dell\u2019Associazione.<\/p>\n<p>Le deliberazioni validamente assunte dall\u2019assemblea obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti.<\/p>\n<p>All\u2019attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.<\/p>\n<p>Nelle assemblee hanno diritto al voto tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro soci.<\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong><em>Art<\/em><\/strong><strong>. 10<em> &#8211; <\/em>Convocazione<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>L\u2019assemblea dei soci \u00e8 convocata dal presidente a mezzo di avviso scritto, anche per il tramite di ausili telematici almeno 15 giorni prima della data della riunione, unitamente ad avviso da affiggere nella sede sociale e pubblicato sul sito dell\u2019associazione.<\/p>\n<p>L\u2019avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all\u2019ordine del giorno, la data, il luogo e l\u2019ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, ed \u00e8 diffuso almeno venti giorni prima di quello fissato per la riunione.<\/p>\n<p>L\u2019Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l\u2019anno per l\u2019approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno due terzi dei membri del Consiglio direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l\u2019opportunit\u00e0.<\/p>\n<p>L\u2019Assemblea \u00e8 presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Art. 11 \u2013 Quorum costitutivi<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>L\u2019Assemblea<strong> ordinaria<\/strong> \u00e8 validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la met\u00e0 dei soci<strong>.<\/strong> In seconda convocazione, l\u2019Assemblea \u00e8 validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 24 ore dall\u2019orario della prima convocazione.<\/p>\n<p>L\u2019Assemblea <strong>straordinaria<\/strong> \u00e8 validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti almeno tre quarti degli associati; in seconda convocazione occorre la presenza di almeno met\u00e0 degli associati.<\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>Art. 12 \u2013 Quorum deliberativi<\/strong><\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p>Le deliberazioni dell\u2019Assemblea sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei soci intervenuti con diritto di voto.<\/p>\n<p>Per modificare lo statuto occorrono, in prima convocazione, il voto favorevole della met\u00e0 pi\u00f9 uno dei soci; in seconda convocazione occorre il voto favorevole dei tre quarti dei soci presenti. Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, \u00e8 possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg. dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sar\u00e0 valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purch\u00e9 adottata all\u2019unanimit\u00e0.<\/p>\n<p>Per deliberare lo scioglimento dell\u2019associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.<\/p>\n<p>Ciascun associato ha diritto ad un voto.<\/p>\n<p>Non \u00e8 ammesso il voto per delega.<\/p>\n<p>Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilit\u00e0, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Art. 13 \u2013 Competenze<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>L\u2019Assemblea <strong>ordinaria:<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>nomina e revoca i componenti degli organi sociali;<\/li>\n<li>nomina e revoca il Presidente<\/li>\n<li>nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;<\/li>\n<li>approva il bilancio;<\/li>\n<li>delibera sulla responsabilit\u00e0 dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilit\u00e0 nei loro confronti;<\/li>\n<li>delibera sugli eventuali ricorsi presentati dai soci esclusi;<\/li>\n<li>delibera sugli eventuali ricorsi presentati dagli aspiranti soci avverso la reiezione delle domande di ammissione da parte del Consiglio Direttivo;<\/li>\n<li>approva l\u2019eventuale regolamento dei lavori assembleari;<\/li>\n<li>fissa le linee di indirizzo dell\u2019attivit\u00e0 annuale;<\/li>\n<li>destina eventuali avanzi di gestione alle attivit\u00e0 istituzionali;<\/li>\n<li>delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall\u2019atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio Direttivo.<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>L\u2019assemblea <strong>straordinaria<\/strong> delibera:<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ul>\n<li>sulle modifiche dello statuto sociale;<\/li>\n<li>sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell\u2019Associazione;<\/li>\n<li>sulla devoluzione del patrimonio in attuazione dell&#8217;articolo<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Art. 14 \u2013 Il Consiglio Direttivo<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Il Consiglio Direttivo \u00e8 formato da un numero dispari di membri, non inferiore a tre e non superiore a cinque, eletti dall\u2019Assemblea dei soci. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica per tre anni e sono rieleggibili<\/p>\n<p>Il Consiglio direttivo \u00e8 presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vicepresidente ed in assenza di entrambi dal membro pi\u00f9 anziano di et\u00e0.<\/p>\n<p>Possono fare parte del Consiglio Direttivo esclusivamente gli associati.<\/p>\n<p>Il Consiglio Direttivo pu\u00f2 costituire, tra i suoi componenti, una direzione esecutiva composta da presidente e vicepresidente, segretario, tesoriere e da uno o pi\u00f9 altri consiglieri, alla quale delega le attivit\u00e0 necessarie per attuare le deliberazioni del consiglio medesimo<\/p>\n<p>Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio Direttivo decada dall\u2019incarico, l\u2019Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; in alternativa il Consiglio Direttivo pu\u00f2 provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell\u2019Assemblea degli associati immediatamente successiva. Il sostituto rimane in carica fino allo scadere del mandato dell\u2019intero Consiglio.<\/p>\n<p>Nel caso in cui oltre la met\u00e0 dei membri del Consiglio direttivo decada, l&#8217;Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio<strong>.<\/strong><\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>Art. 15 \u2013 Competenze del Consiglio Direttivo<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Il Consiglio direttivo:<\/p>\n<ul>\n<li>nomina al suo interno<span style=\"text-decoration: line-through;\">,<\/span> un Vicepresidente ed un Segretario;<\/li>\n<li>cura l\u2019attuazione delle deliberazioni dell\u2019Assemblea;<\/li>\n<li>predispone bilancio o rendiconto;<\/li>\n<li>stabilisce l\u2019entit\u00e0 della quota associativa annuale;<\/li>\n<li>delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;<\/li>\n<li>delibera l&#8217;eventuale regolamento interno e le sue variazioni;<\/li>\n<li>provvede alle attivit\u00e0 di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all\u2019Assemblea dei soci.<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Art. 16 \u2013 Convocazione, quorum costitutivi e voto<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Il Consiglio direttivo \u00e8 convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per il tramite di ausili telematici, almeno cinque giorni prima della riunione. In difetto di tale formalit\u00e0, il Consiglio \u00e8 comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.<\/p>\n<p>Il Consiglio Direttivo \u00e8 di regola convocato ogni tre mesi e\/o ogni qualvolta il Presidente o, in sua vece, il Vicepresidente, lo ritengano opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.<\/p>\n<p>Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti<strong>.<\/strong><\/p>\n<p>I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l\u2019adunanza, vengono conservati agli atti<strong>.<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Art. 17 &#8211; Il Presidente<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Il Presidente, nominato dall\u2019Assemblea dei Soci, ha il compito di presiedere il Consiglio Direttivo nonch\u00e9 l\u2019Assemblea dei Soci, stabilisce l\u2019ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l\u2019attivit\u00e0 dell\u2019Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l\u2019ordinaria amministrazione.<\/p>\n<p>Al Presidente \u00e8 attribuita la rappresentanza legale dell\u2019Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio<strong>.<\/strong><\/p>\n<p>In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente, nominato dal Consiglio Direttivo.<\/p>\n<p>In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Presidente dimissionario convocare entro 30 giorni l\u2019Assemblea dei Soci per l\u2019elezione del nuovo Presidente. Il Presidente dimissionario rimane in carica fino all\u2019elezione del nuovo Presidente.<\/p>\n<p>Il Presidente cura l\u2019esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; in casi eccezionali di necessit\u00e0 ed urgenza, ne assume i poteri, salvo la convocazione del Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><u>\u00a0<\/u><\/p>\n<p><strong>Art. 18 &#8211; Organo di Controllo <\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>L\u2019Organo di Controllo, istituito per libera decisione dall\u2019Assemblea o nei casi imposti dalla legge, ha forma collegiale o monocratica. Se ha forma collegiale \u00e8 composto di tre membri effettivi e due supplenti, resta in carica tre anni ed i suoi componenti, che possono essere eletti anche fra non soci, sono rieleggibili. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell&#8217;apposito registro.<\/p>\n<p>L\u2019Organo di Controllo, se nominato:<\/p>\n<ul>\n<li>vigila sull&#8217;osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;<\/li>\n<li>vigila sull&#8217;adeguatezza dell&#8217;assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;<\/li>\n<li>attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformit\u00e0 alle norme di legge. Il bilancio sociale d\u00e0 atto degli esiti del monitoraggio svolto.<\/li>\n<li>esercita compiti di monitoraggio dell\u2019osservanza delle finalit\u00e0 civiche, solidaristiche e di utilit\u00e0 sociale, avendo particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5 (attivit\u00e0 di interesse generale), 6 (attivit\u00e0 diverse), 7 (raccolta fondi) e 8 (destinazione del patrimonio ed assenza dello scopo di lucro), del codice del terzo settore.<\/li>\n<\/ul>\n<p>L\u2019Organo di controllo, al superamento di determinati limiti previsti dalla legge, esercita inoltre la revisione legale dei conti.<\/p>\n<p>In tal caso l\u2019organo di controllo, collegiale o monocratico, \u00e8 costituito da revisori legali iscritti nell\u2019apposito registro.<\/p>\n<p>Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell\u2019Assemblea, l\u2019organo di controllo elegge il presidente tra i propri componenti e stabilisce le modalit\u00e0 del suo funzionamento.<\/p>\n<p>Delle riunioni \u00e8 redatto verbale da trascrivere in apposito libro.<\/p>\n<p>I componenti dell&#8217;Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, pu\u00f2 chiedere agli amministratori notizie sull&#8217;andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Art. 19 Libri sociali obbligatori <\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>L\u2019associazione deve tenere:<\/p>\n<ul>\n<li>il libro degli associati;<\/li>\n<li>il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell\u2019assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;<\/li>\n<li>il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, dell\u2019organo di controllo, ove previsto, e di eventuali altri organi associativi.<\/li>\n<li>il libro dei volontari<\/li>\n<\/ul>\n<p>Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa istanza scritta da presentare nelle forme, con le modalit\u00e0 e nei limiti previsti in apposito regolamento che deve assicurare tempi certi e rapidi di risposta.<\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>Art. 20 &#8211; Scioglimento<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>In caso di scioglimento o estinzione dell\u2019Associazione, il patrimonio residuo \u00e8 devoluto, previo parere positivo dell\u2019Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verr\u00e0 istituito, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del terzo settore individuato in sede di Assemblea straordinaria dei soci.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Art. 21 \u2013 Rinvio<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Calderara di Reno, 17 settembre 2019<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Scarica lo\u00a0<a href=\"http:\/\/www.protezionecivilecalderara.org\/NuovoSito\/wp-content\/uploads\/2015\/03\/STATUTO.pdf\">STATUTO<\/a>\u00a0in formato PDF<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>STATUTO dell\u2019Organizzazione di Volontariato \u201cVOLONTARI PROTEZIONE CIVILE CALDERARA DI RENO &#8211; 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