REGOLAMENTO

ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE

CALDERARA DI RENO

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REGOLAMENTO INTERNO

 

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

Ai sensi dell’ art. n. 12 e seguenti del Codice Civile è costituita un Associazione di Volontari denominata “VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE CALDERARA DI RENO” (V.P.C.C.), senza fini di lucro, la quale ha come scopi fondamentali quanto richiamato all’art. 3 dello Statuto :

– lo svolgimento dell’attività di protezione civile;

– l’attività di previsione, prevenzione e soccorso in vista o in occasione di calamità naturali, catastrofi od altri eventi

similari, nonché di formazione nella suddetta materia;

– vigilanza o custodia di proprietà mobiliari o immobiliari di Enti pubblici o Enti collettivi;

– servizio di primo soccorso nel caso di infortuni e ferimenti;

– tutela dell’ambiente;

– protezione degli animali;

– organizzazione, tramite radio o altrimenti, delle attività inerenti i punti precedenti, in collaborazione con gli Enti preposti o

con altre Associazioni che abbiano le medesime finalità;

– partecipazione a iniziative di carattere culturale, sportivo e ricreativo atte a favorire una migliore qualità della vita;

Aderisce alla Consulta Provinciale del Volontariato per la Protezione Civile.

 

ARTICOLO 2

I Volontari della Protezione Civile di Calderara di Reno sono una componente dell’Associazione e ne perseguono i fini

istituzionali secondo le direttive che vengono impartite dall’Assemblea, dal Consiglio Direttivo e dal Presidente.

Il servizio svolto ha carattere esclusivamente volontario e gratuito.

 

ARTICOLO 3

Le domande di iscrizioni all’Associazione, vanno indirizzate al Consiglio Direttivo, indicando:

– cognome e nome;

– luogo e data di nascita;

– codice fiscale;

– gruppo sanguigno;

– indirizzo;

– telefono;

– mestiere o professione;

– attitudini specifiche;

Il Consiglio Direttivo, esamina la domanda e a seguito di un breve colloquio conoscitivo da parte del Presidente o da persona da esso delegata, ne delibera in merito dando comunicazione dell’esito all’interessato.

 

ARTICOLO 4

Requisiti per l’iscrizione sono:

a) aver compiuto il 18° anno di età;

b) non essere stati condannati, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati comportanti la destituzione di diritto dal

pubblico impiego;

c) avere cittadinanza italiana;

d) essere in godimento dei diritti civili e politici;

All’aspirante Volontario, trascorsi sei mesi di prova sarà rilasciato un tesserino di riconoscimento con fotografia.

Per ogni Volontario dovrà essere costituito un fascicolo personale custodito presso la segreteria dell’Associazione sotto la diretta sorveglianza del Presidente o di persona da esso incaricata.

Il Volontario, ad iscrizione ratificata, consegue il diritto di voto.

E’ richiesto al volontario di partecipare annualmente ad almeno un minimo di ore 20 di attività di volontariato.

 

ARTICOLO 5

Nell’espletamento delle attività di istituto, i Volontari usufruiscono dei locali, dei mezzi e del materiale che verranno messi a disposizione dall’Associazione. Le spese di funzionamento dei Volontari graveranno sul bilancio dell’Associazione.

Il Presidente ed il Tesoriere disgiuntamente fra loro potranno effettuare od autorizzare spese per conto dell’Associazione fino ad un tetto di euro 250; dette spese verranno rimborsate dal Tesoriere previa presentazione di fattura o ricevuta fiscale.

Nel caso di utilizzo della propria autovettura per servizio, è inteso che il servizio inizia e finisce dalla sede operativa, il Volontario avrà diritto ad un rimborso chilometrico che sarà determinato annualmente dal Consiglio Direttivo. L’utilizzo della propria autovettura dovrà essere autorizzato dal Presidente o da persona da esso delegata

 

ARTICOLO 6

I Volontari sono coperti da assicurazione per infortuni occorsi per causa di servizio, e sono altresì coperti da adeguata polizza assicurativa per i danni che in servizio o per causa di servizio ed in itinere possano arrecare a terzi.

In caso di impiego operativo per emergenza richiesto dalle Autorità competenti, il Volontario potrà beneficiare dell’applicazione dell’art. 9 del D.P.R. N° 194/2001.

 

ARTICOLO 7

I Volontari della Protezione Civile di Calderara di Reno perdono la qualifica di socio per quanto richiamato all’art. 10 comma 3 dello Statuto.

Per inosservanza del presente regolamento saranno fatti richiami scritti da parte del Consiglio Direttivo. Al terzo richiamo scritto il Consiglio Direttivo proporrà all’Assemblea dei Soci l’espulsione del socio inadempiente.

I Volontari che perdono qualifica di Associato per i motivi contemplati nel presente articolo possono, a domanda, essere

riammessi con deliberazione del Consiglio Direttivo.

 

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

ARTICOLO 8

La struttura Organizzativa dei Volontari della Protezione Civile di Calderara di Reno è così articolata:

  • Gruppo di coordinamento
  • Funzioni operative
  • Volontari

 

Gruppo di coordinamento
E’ costituito dal Presidente, dal Consiglio Direttivo e dalla Segreteria.

Il Presidente dovrà mantenere i contatti con gli Enti superiori di coordinamento ( struttura di P.C. del Comune/Provincia /Regione, Enti e altre Organizzazioni di Volontariato) recependo le richieste e rappresentando le esigenze dell’ Associazione.

Tutti i componenti del Gruppo hanno gli stessi doveri nella attività di pronto intervento o emergenza, sulla base di quanto richiesto dagli organi preposti di P.C.

La Segreteria si occupa di tutti gli aspetti amministrativi dell’attività dell’Associazione (rapporti interni, convocazioni delle riunioni ecc. ).

Funzioni Operative (Sezioni)
Le funzioni operative (Sezioni) sono individuate e gestite dal Gruppo di Coordinamento.

Altresì la gestione delle funzioni operative (Sezioni) potrà essere affidata a dei Coordinatori nominati dal Gruppo di Coordinamento.

Le funzioni Operative (Sezioni) individuate sono le seguenti:

– Protezione civile

– Servizi

– Magazzino, Attrezzature, Automezzi

– Sistema Informatico e Telecomunicazioni

– Gestione sede

I Volontari che hanno meno di un anno di servizio NON possono ricoprire funzioni di coordinamento salvo eccezioni che dovranno essere autorizzate di volta in volta.

 

AUTOMEZZI

ARTICOLO 9

– Gli automezzi devono essere sempre utilizzati per le attività di interesse sociale

– E’ vietato l’utilizzo degli automezzi per scopi personali. Ogni utilizzo diverso deve essere richiesto per tempo ed autorizzato dal Presidente o da persona da esso delegata che valuterà la richiesta in base alle esigenze di servizio e alla pertinenza della richiesta stessa

– Gli automezzi devono essere utilizzati soltanto dai Volontari dell’Associazione, che devono essere autorizzati ed in possesso della patente di guida specifica

– Ogni equipaggio in assenza del Coordinatore dovrà farsi carico al rientro della compilazione del “foglio di marcia” e del “foglio di servizio”.

– L’utilizzo dei dispositivi supplementari di emergenza (lampeggiatori e/o sirena) è vietato senza l’autorizzazione del Coordinatore della Funzione di Protezione Civile o del Presidente. In casi particolari di emergenza e/o con l’impossibilità di comunicare con il Coordinatore o il Presidente, è autorizzata l’accensione dei lampeggianti.

 

USO DELLE ATTREZZATURE

ARTICOLO 10

L’utilizzo dell’ attrezzatura è autorizzata solo per attività conformi agli scopi statutari.

– Tutta l’attrezzatura è disponibile presso il magazzino.

– L’Operatore Volontario è tenuto ad accertarsi delle dotazioni e lo stato di efficienza delle attrezzature prima di ogni Servizio.

– Gli automezzi devono essere riforniti di carburante quando l’indicatore di livello sia uguale o inferiore ad ¼ di serbatoio e/o in caso di allerta proclamata qualunque sia il livello del serbatoio.

– L’attrezzatura deve essere restituita in ordine, efficiente e pulita, eventuali anomalie devono essere segnalate al Coordinatore preposto.

– Ogni Volontario è responsabile dell’attrezzatura affidatagli.

– Nell’uso delle attrezzature sia nello svolgimento dei servizi che nelle esercitazioni o manutenzioni dovranno essere applicate le procedure di sicurezza previste dalla legge. (allegare estratto 626)

 

NORME DI COMPORTAMENTO DEI VOLONTARI

ARTICOLO 11

I Volontari della Protezione Civile di Calderara di Reno nell’espletamento del servizio devono mantenere un comportamento corretto e degno dell’Associazione cui appartengono.

In particolare devono:

a) svolgere l’attività di volontario con la massima serietà ed impegno;

b) attenersi scrupolosamente alle direttive ed alle disposizioni impartite dal Gruppo di Coordinamento, dal

Presidente o dalla persona da esso delegata;

c) tenere un comportamento educato, amichevole e solidale

d) osservare rigorosa riservatezza su quanto udito, visto o fatto in servizio, specialmente con le persone estranee

e) non fumare nei locali chiusi dell’associazione, in servizio e sugli automezzi in dotazione all’associazione.

 

ARTICOLO 12

Durante gli interventi esterni e le esercitazioni i Volontari devono sempre:

1) Sottoscrivere, prima della partenza per il servizio, l’apposito modulo che verrà consegnato immediatamente

alla Segreteria per le proprie competenze (assicurazione ecc….)

2) Rispettare tutte le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente;

3) Comunicare al proprio Coordinatore tutti gli spostamenti che lo portino in zone fuori dall’area operativa della

squadra. Tali informazioni servono a mantenere aggiornate le posizioni di tutti i Volontari in operazione.

4) Utilizzare correttamente le attrezzature fornite per l’intervento segnalando le anomalie e/o guasti occorsi durante

l’uso, oppure denunciarne lo smarrimento o la distruzione.

Quanto sopra al fine di mantenere l’attrezzatura efficiente ed aggiornata la situazione in magazzino.

5) Seguire le direttive del Coordinatore e non intraprendere azioni diverse che possano causare intralcio e danno al

raggiungimento dell’obiettivo.

6) Collaborare fattivamente allo svolgimento dell’intervento in corso proponendo il proprio contributo.

 

ARTICOLO 13

L’utilizzo di vestiario od accessori che siano riconducibili alle attività dell’Associazione (VPCC) deve avvenire esclusivamente per le finalità istituzionali.

L’abbigliamento per il Volontario che ha superato il periodo di prova (vedi art. 4) viene fornito dall’ Associazione a seguito di delibera del Consiglio Direttivo ed è composto:

– giubbotto giallo

– giubbone giallo con interno imbottito e staccabile.

– pantaloni gialli

– pantaloni blu

– pile blu con logo

– polo blu a mezze maniche con logo dell’Associazione

– gilet ad alta visibilità

– berretto blu con logo dell’Associazione

– fazzoletto azzurro con logo

 

In occasione di:

emergenze, esercitazioni, servizi

I Volontari sono tenuti ad indossare per essere sempre riconoscibili a seconda della stagione o comunicazioni specifiche:

– nel periodo invernale:

_ giubbone giallo imbottito

_ pantaloni gialli

_ pile blu con logo

_ berretto blu con logo dell’Associazione

_ scarpe antinfortunistica *

_ fazzoletto azzurro con logo (a discrezione)

 

– nel periodo estivo:

_ giubbotto giallo

_ pantaloni gialli

_ polo blu a mezze maniche dell’Associazione

_ berretto blu dell’Associazione

_ scarpe antinfortunistica *

_ fazzoletto azzurro con logo (a discrezione)

rappresentanza e servizi sia nel Territorio dell’Associazione che fuori dal Territorio

I Volontari sono tenuti ad indossare per essere sempre riconoscibili a seconda della stagione o comunicazioni specifiche:

– nel periodo invernale:

_ giubbone giallo imbottito

_ pantaloni blu (o gialli)

_ pile blu con logo

_ berretto dell’Associazione a seconda dell’occasione

_ scarpe di colore scuro

_ fazzoletto azzurro con logo (a discrezione)

 

– nel periodo estivo:

_ giubbotto giallo

_ pantaloni blu (o gialli)

_ polo blu a mezze maniche dell’associazione a seconda dell’occasione

_ berretto blu dell’Associazione a seconda dell’occasione

_ scarpe di colore scuro

_ fazzoletto azzurro con logo (a discrezione)

Tutto l’abbigliamento fornito dall’Associazione, in caso di dimissioni o espulsione dovrà essere restituito pulito e in buono stato.

* Le scarpe antinfortunistiche sono a carico dell’Associato.

 

SEDE

ARTICOLO 14

Ogni Volontario deve utilizzare la sede e le aree cortilive annesse solo per gli scopi statutari. L’accesso alla sede ed alle aree cortilive annesse è riservato esclusivamente ai soci iscritti per motivi di sicurezza. Eventuali deroghe saranno disposte dal Presidente o suo delegato.

Il socio deve mantenere un comportamento educato e che non sia lesivo alla dignità dell’Associazione ed alla persona altrui.

L’orario di apertura NON può essere generalizzato ma collegato al Servizio della normale attività di volontariato.

La sede è comunque normalmente aperta le sere del Martedì e Giovedì dalle ore 20.30 alle 23.30 e tale apertura è curata dal Gruppo di Coordinamento, dai Coordinatori di Funzione e delegata in caso di necessità.

A fini assicurativi e gestionali il Volontario dovrà segnalare la presenza in sede apponendo la sua firma sull’apposito registro presenze.

Tutti i Volontari nell’ambito delle loro capacità e possibilità, devono partecipare alle attività della sede ed aiutare al mantenimento delle strutture e delle attrezzature a disposizione. Sarà cura dei Coordinatori di funzione organizzare tali attività.

 

ARTICOLO 15

Tutte le comunicazioni ed informazioni sulle attività sociali in corso sono esposte nelle bacheche della sede dell’Associazione

Le stesse comunicazioni saranno fornite durante le riunioni di preparazione dell’attività mensile e/o nei giorni di apertura della sede previa convocazione.

 

ARTICOLO 16

I soci sono invitati a proporre al Consiglio Direttivo corsi teorici/pratici su argomenti di loro interesse.

Ogni Volontario è tenuto a partecipare ad eventuali corsi esterni a cui l’Associazione potrebbe essere invitata.

 

ARTICOLO 17

I Volontari sono tenuti al rispetto del presente regolamento interno e delle decisioni assunte dagli organismi direttivi dell’Associazione.

Quanto non riportato dal presente Regolamento fa riferimento a quanto prescritto dal Codice Civile.

 

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